Pubblicat0 sul sito www.francoabruzzo.it il testo integrale della “incredibile e originalissima sentenza“.
Giudice del lavoro del tribunale di Potenza nega il compenso degli articoli all’autore pubblicista “perché non è stato nemmeno esplicitato al Tribunale in virtù di quali accordi tale opera è stata prestata” e poi “non esiste, nel lavoro autonomo, alcuna presunzione di onerosità della prestazione”. “Rafforza il convincimento del Giudice circa l’insussistenza del credito azionato anche la circostanza che, all’epoca dei fatti, il ricorrente aveva 30 anni e, come noto, nel settore in questione è tutt’altro che infrequente, magari nelle more del conseguimento del titolo di pubblicista, che il giornalista si presti a consentire, anche gratuitamente, la pubblicazione dei propri articoli, anche solo allo scopo di acquisire notorietà ed esperienza”. Il giornalista per di più condannato a pagare le spese (2.940 euro) ovvero “oltre al danno la beffa”.
Secondo Franco Abruzzo (UNPIT): “Il giudice ignora l’articolo 1, IV comma, della legge professionale 69/1963 secondo il quale ‘Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi’. Ed è in vigore anche la legge sull’equo compenso. Il pagamento (adeguato) degli articoli è il presupposto per l’iscrizione nell’Albo”.

